Statuto Sociale

 

Art. 1

- Disposizioni Generali -

 

E' costituita una associazione denominata “ASSOCIAZIONE DI IMPRESE” che potrà assumere la denominazione abbreviata “ASSOIMPRESE”.

L’associazione ha sede in Sassari. Con delibera del Consiglio Direttivo potranno essere istituite sedi operative e di rappresentanza in Sardegna, in Italia ed all’estero.

Art. 2

- Durata -

La durata dell’associazione è fissata sino al 2055.

Con delibera dell’Assemblea, l’associazione potrà essere sciolta prima della scadenza o prorogata, salvo il diritto di ciascun associato di recedere in caso di proroga.

Alla scadenza del periodo di durata, la proroga dell’associazione potrà avvenire anche tacitamente di anno in anno.

L’esercizio sociale coincide con l’anno solare. Il primo esercizio si chiude il 31/12/2005.

Art. 3

- Obiettivi dell’associazione -

L’associazione non ha finalità di lucro e gli eventuali utili non potranno essere ripartiti fra i soci ma reinvestiti per le stesse finalità dell’associazione.

Essa, ricorrendo ad esperti liberi professionisti, e se previsto anche iscritti ai relativi albi professionali, si propone di fornire consulenza ed assistenza alle aziende associate nei seguenti settori:

A) commerciale, societario, finanziario legale, fiscale e del lavoro;

B) contabilità ed amministrazione del personale;

C) marketing.

Per il raggiungimento dei propri fini l’associazione potrà:

  1. 1.svolgere studi, ricerche, indagini;

  2. 2.effettuare interventi di consulenza presso enti pubblici e privati, istituzioni scolastiche ed universitarie;

  3. 3.promuovere ed organizzare incontri di studio, al fine di consentire lo scambio di esperienze ed informazioni, anche a livello internazionale;

  4. 4.diffondere anche tramite proprie pubblicazioni monografiche o periodiche, i risultati degli studi, ricerche ed indagini, nonché degli interventi di consulenza;

  5. 5.promuovere, organizzare e gestire iniziative di formazione continua sia per operatori  delle imprese sia per il personale degli enti pubblici;

Per il perseguimento dei propri scopi l’associazione potrà compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie utili ed opportune. L’associazione potrà utilizzare le sovvenzioni, erogate da parte di soggetti pubblici o privati, di organizzazioni regionali, nazionali, comunitarie ed internazionali, nonché assumere partecipazioni ed interessenze in società ed associazioni in genere.

Art. 4

- Settori di attività -

L’Associazione è strutturata in settori di attività, identificati dall’Assemblea, aventi ciascuno autonomia gestionale ed operativa, in conformità e nel rispetto dell’indirizzo e dei programmi dell’Assoimprese, nonchè delle norme del presente Statuto e dei Regolamenti specifici di ciascun settore.

Art. 5

– Associati –

Gli associati si distinguono in:

  1. -soci fondatori che partecipano alla costituzione dell’associazione;

  2. -soci ordinari che entreranno successivamente a far parte dell’associazione, previa deliberazione dell’Assemblea.

Possono essere soci ordinari: persone fisiche, società di capitali e di persone, cooperative, consorzi nonché associazioni ed Amministrazioni pubbliche, enti pubblici, enti di ricerca, Università, altre organizzazioni ed istituzioni i cui fini istituzionali siano connessi agli scopi perseguiti dall’associazione.

Art. 6

- Domanda di adesione -

L’associato che intende aderire all’Assoimprese presenta al Consiglio Direttivo apposita scheda di adesione nella quale riporta i dati identificativi dell’impresa e del rappresentante legale, indicando lo specifico settore al quale intende aderire, ed accettando le norme contenute nello Statuto e nel Regolamento del settore.

Il Consiglio Direttivo delibera in merito alla domanda di adesione, previa verifica dei requisiti richiesti. Contro la mancata accettazione per cui non è richiesta alcuna motivazione, non può essere inoltrato alcun ricorso.

Art. 7

- Osservanza delle norme -

Gli associati sono tenuti all’osservanza delle norme del presente Statuto, del Regolamento dello specifico settore di appartenenza e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi dell’Associazione.

Art. 8

- Recesso -

Ciascuno degli associati potrà recedere in qualsiasi momento dall’associazione.

La dichiarazione di recesso dovrà essere comunicata con lettera raccomandata indirizzata al Consiglio Direttivo, con preavviso di almeno due mesi.

Il recesso è consentito sempre che non comprometta il risultato delle attività in corso.

In ogni caso, il recedente dovrà preventivamente portare a completo adempimento le obbligazioni assunte nei confronti della stessa associazione (anche in relazione agli eventuali impegni sottoscritti dall’associazione con soggetti esterni), ivi incluso il pagamento dei contributi sino alla chiusura dell’esercizio in corso.

Art. 9

- Esclusione -

L’esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo, nei confronti dell’associato:

  1. a)che non ottemperi alle disposizioni del presente contratto, della normativa interna ed in genere alle deliberazioni adottate dagli organi associativi, quando l’inadempimento sia di particolare gravità;

  2. b)che non adempia alle obbligazioni assunte per suo conto dall’associazione, fatta salva ogni ulteriore azione;

  3. c)che compia atti gravemente pregiudizievoli degli interessi e delle finalità dell’associazione.

L’associato non ha diritto di voto nella delibera che riguarda la sua esclusione.

La delibera di esclusione deve essere notificata dal Presidente all’associato escluso, con lettera raccomandata spedita entro quindici giorni dall’adozione della deliberazione e l’esclusione ha effetto dopo trenta giorni dalla data di delibera.

Art. 10

- Responsabilità receduti e esclusi -

Gli associati receduti od esclusi sono responsabili verso i terzi per tutte le obbligazioni assunte dall’associazione per loro conto sino alla data in cui essi hanno cessato di farne parte. Rispondono, inoltre, verso l’associazione per tutte le spese di carattere generale effettuate sino alla data stessa.

L’associato receduto od escluso od i suoi aventi causa non hanno diritto alla liquidazione delle somme versate all’associazione a titolo d’iscrizione o di contribuzioni integrative deliberate dall’Assemblea, che resteranno acquisiti al fondo associativo.

Art. 11

- Fondo Associativo -

Il fondo associativo è costituito:

  1. -dai contributi versati dagli associati all’atto dell’ingresso nell’associazione, nella misura determinata dal Consiglio Direttivo;

  2. -da eventuali conferimenti e contributi disposti in favore dell’associazione e da essa accettati;

  3. -da entrate dell’associazione per attività svolta.

L’ammontare dei contributi che gli associati dovranno versare all’atto del loro ingresso nell’associazione sarà stabilito con deliberazione del Consiglio Direttivo, nella quale saranno inoltre indicati i termini e le modalità del versamento.

L’Assemblea stabilirà, su proposta del Consiglio Direttivo, eventuali integrazioni ed incrementi del fondo associativo che dovessero rendersi necessari.

Ciascun associato non può partecipare al fondo associativo in misura superiore ad un terzo dell’intero suo ammontare.

L’Assemblea può autorizzare che alcuni associati, in considerazione di loro particolari esigenze organizzative, contribuiscano all’associazione esclusivamente con apporti di carattere tecnico e scientifico.

Art. 12

Destinazione del fondo associativo –

Il fondo associativo è destinato esclusivamente a garantire le obbligazioni assunte dall’associazione verso i terzi. Qualora il fondo associativo dovesse subire perdite, l’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo, potrà deliberare il suo reintegro da parte degli associati stabilendone le modalità e i termini.

 

Art. 13

- Partecipazione degli associati alle spese di gestione dell’associazione -

Gli associati sono tenuti a versare all’associazione, in proporzione all’attività da loro svolta ogni qualvolta che il Consiglio Direttivo ne faccia richiesta, contributi ordinari d’esercizio a copertura dei costi necessari alla gestione ed al funzionamento dell’associazione stessa nella misura concordata con l’associato.

 

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Art. 14

- Organi -

Sono organi dell’associazione:

- l’Assemblea

- il Consiglio Direttivo

- il Presidente del Consiglio Direttivo

- il Vice Presidente del Consiglio Direttivo

- il Comitato tecnico di esperti

- il Collegio dei Revisori

- il Segretario

- il Tesoriere

Art. 15

- Assemblea -

L’Assemblea è composta dai legali rappresentanti degli associati o loro delegati.

Ogni associato ha diritto di esprimere in Assemblea un solo voto, qualunque sia la sua quota di partecipazione al fondo associativo. Un associato può essere portatore della delega di un solo altro associato.

L’Assemblea è convocata dal Consiglio Direttivo almeno una volta all’anno entro tre mesi dalla chiusura dell’esercizio, per l’approvazione della situazione patrimoniale e del conto economico dell’associazione ed, inoltre, ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno il 30% degli associati, che indichino per iscritto le materie da trattare.

L’avviso di convocazione deve essere inviato a mezzo lettera raccomandata recapitata anche a mano a ciascun associato almeno otto (8) giorni prima della data fissata per l’adunanza e deve contenere l’indicazione del giorno, luogo ed ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare. Sarà ritenuta valido l’invio via fax presso la sede legale del socio.

Pur in mancanza di dette formalità l’Assemblea sarà validamente costituita quando siano presenti tutti gli associati, il Presidente e tutti i componenti il Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione ed, in sua assenza, dalla persona designata dagli intervenuti.

I verbali delle riuonioni sono redatti dal Segretario in carica o, in sua assenza, da persona designata dall’Assemblea.

Art. 16

- Poteri dell’Assemblea -

L’Assemblea regolarmente costituita rappresenta gli associati e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge e al presente contratto, obbligano tutti gli associati.

L’Assemblea:

  1. 1.delibera in merito al numero ed alla tipologia dei settori di attività;

  2. 2.decide eventuali integrazioni del fondo associativo;

  3. 3.delibera sulle modifiche da apportare allo Statuto sociale;

  4. 4.elegge il Presidente dell’Associazione;

  5. 5.elegge i membri del Consiglio Direttivo;

  6. 6.approva la situazione patrimoniale ed il conto economico dell’Associazione;

  7. 7.delibera sullo scioglimento dell’Associazione;

  8. 8.delibera su tutte le materie sottoposte alla sua attenzione dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea è valida quando è presente la maggioranza degli associati. Le deliberazioni sono prese col voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

Art. 17

- Consiglio Direttivo -

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri pari ai settori di attività in cui è strutturata l’Associazione, più un consigliere nominato dai soci fondatori.

Il Consiglio Direttivo è nominato dall’Assemblea e dura in carica fino a revoca.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta almeno il 50% dei consiglieri, e comunque almeno ogni trimestre. I suoi componenti sono convocati a cura del Presidente a mezzo raccomandata recapitata anche a mano almeno cinque giorni prima della data della riunione e contenente l’ordine del giorno e l’indicazione dell’ora, del giorno e del luogo della riunione. Sarà ritenuto valido l’invio a mezzo fax purché inviato presso il domicilio o la residenza del consigliere comunicata contestualmente all’accettazione della carica. Per la validità della riunione è necessaria la presenza di almeno 2/3 dei componenti oltre al Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide anche senza convocazione se sono presenti tutti gli amministratori.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti. A parità di voti prevale quello del  Presidente.

Il Consiglio Direttivo ha tutti i poteri ordinari e straordinari per amministrare l’Associazione, esclusi quei compiti che per legge o per contratto sono demandati al Presidente o all’Assemblea. In particolare:

  1. -delibera sull’ammissione o sull’esclusione di nuovi associati;

  2. -predispone o sottopone all’approvazione dell’Assemblea il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo nonché il conto economico e lo stato patrimoniale;

  3. -determina le modalità di assunzione ed il trattamento del personale dell’Associazione;

  4. -delibera le modalità e l’entità delle corresponsioni per la partecipazione agli organi dell’Associazione;

  5. -propone l’ammontare e le modalità di versamento dei contributi per la gestione dell’Associazione;

  6. -propone all’Assemblea eventuali modifiche al presente contratto.

Il Consiglio Direttivo può conferire delega per determinate materie a singoli consiglieri.

Il Consiglio Direttivo elegge nel suo seno un Vicepresidente, un Segretario ed un Tesoriere.

I consiglieri non hanno diritto ad alcun emolumento, salvo diversa delibera dell’Assemblea.

Art. 18

- Il Presidente -

Il Presidente è nominato dall’Assemblea e dura in carica fino a revoca.

Al Presidente è attribuito:

  1. -di convocare e presiedere l’Assemblea ed il Consiglio Direttivo;

  2. -di rappresentare l’Associazione ad ogni effetto, anche in giudizio. In particolare ha la rappresentanza legale di fronte a terzi, nonché in giudizio, davanti a qualsiasi giurisdizione, in ogni stato e grado di giudizio, con facoltà di nominare all’uopo difensori e procuratori alle liti;

  3. -di dare opportune disposizioni per l’esecuzione delle deliberazioni prese dagli organi dell’Associazione;

  4. -di vigilare sulla tenuta e conservazione dei documenti e dei libri sociali;

  5. -di adempiere agli incarichi espressamente conferitigli dall’Assemblea e dal Consiglio Direttivo;

  6. -di aprire, gestire e chiudere conti correnti bancari e postali salvo che sia stata conferita apposita delega ad uno o più consiglieri.

Il Presidente, o chi ne fa le veci, ha la firma per tutti gli atti relativi, nonché per tutti quelli occorrenti all’esecuzione delle delibere.

In caso di impedimento o di assenza il Presidente delega le sue funzioni al vice presidente se nominato o ad un componente del Consiglio Direttivo.

Art. 19

– Il Vice Presidente –

Il Vice Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo e sostituisce il Presidente ogni qualvolta è necessario ed in particolare, in sua assenza, presiede le Assemblee, cura i collegamenti tra i soci, collabora ad organizzare l’attività dell’associazione, nonché mantiene i rapporti con gli Enti pubblici e privati.

Art. 20

– Il Comitato tecnico di esperti –

Il Consiglio Direttivo nomina un Comitato tecnico di esperti del settore marketing, costituito da un numero minimo di tre membri scelti anche tra i non aderenti al centro di acquisto.

Esso dura in carica due anni ed ha i seguenti compiti:

  1. -verificare periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, l’andamento dei prezzi praticati dal fornitore convenzionato e dai principali concorrenti, e relazionare in merito il Consiglio Direttivo al fine di offrire agli aderenti le migliori condizioni di acquisto possibili;

  2. -fornire al Consiglio Direttivo consigli e suggerimenti sulle iniziative da intraprendere al fine di incrementare le adesioni al centro di acquisto;

  3. -promuovere ed incentivare l’attività del centro di acquisto;

  4. -vigiliare sul rispetto, da parte delle aziende aderenti, delle norme riportate nel presente Statuto e nel Regolamento.

Ai membri del Comitato tecnico sarà riconosciuto un gettone di presenza per le riunioni convocate dal Consiglio Direttivo che ne determinerà l’ammontare.

Art. 21

– Il Collegio dei Revisori –

Il Collegio dei Revisori dei conti è composto di tre membri effettivi e di un supplente, eletti dall’Assemblea tra i soci fondatori ed ordinari. Il mandato dura due anni ed è rinnovabile.

Esso ha il compito di controllare in qualsiasi momento la situazione contabile ed amministrativa dell’associazione nonché di esaminare e vagliare, con relazione scritta, il bilancio predisposto dal Consiglio Direttivo.

Art. 22

- La Segreteria -

La Segreteria è composta dal Segretario e da eventuali applicati. Il Segretario cura la compilazione dei verbali delle Assemblee, cura e protocolla tutta la corrispondenza dell’Associazione e provvede all’affissione in bacheca, presso la sede sociale, di tutti i documenti ufficiali dell’Associazione, coordina tutti i contatti esterni e raccoglie le istanze di tutti i soci da proporre al Consiglio Direttivo.

Art. 23

- Il Tesoriere -

Il tesoriere cura l’amministrazione contabile dell’Associazione, si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.

Art. 24

- Scioglimento -

In caso di scioglimento dell’associazione, il Consiglio Direttivo propone le modalità di liquidazione all’Assemblea degli associati che deciderà a maggioranza assoluta nominando uno o più liquidatori e determinandone i poteri e il compenso.

Art. 25

- Controversie -

Ogni controversia fra gli associati e fra costoro e l’associazione, relativamente all’interpretazione, applicazione ed esecuzione del contratto associativo può essere, su accordo delle parti, deferita ad un unico arbitro designato concordemente dalle parti ed in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale competente per territorio.

L’arbitro giudicherà inappellabilmente quale amichevole compositore e senza formalità di procedure.

Art 26

- Delibere ulteriori -

Il Consiglio Direttivo oltre a quanto riportato nel precedente articolo 10, potrà decidere di destinare i fondi per rinnovo attrezzature, beneficenza, borse di studio, premi, concorsi, iniziative culturali od assistenziali, corsi di aggiornamento o perfezionamento, ecc.

Art. 27

- Disposizioni finali –

Per quanto non espressamente previsto dal presente Atto Costitutivo valgono le norme del Codice Civile in materia.